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BIM: Normativa e obbligatorietà

BIM: Normativa e obbligatorietà

La prima spinta normativa per la diffusione della metodologia BIM deriva dall’European Union Public Procurament Directive 2014/24 del 24 Febbraio 2014 con la quale gli Stati Membri dell’UE sono stati invitati a “incoraggiare, specificare o imporre” entro il 2016 l’uso del BIM come standard di riferimento per tutti i progetti e lavori a finanziamento pubblico.

I primi a recepire la direttiva sono stati i paesi del Nord Europa, quali Regno Unito, Paesi Bassi, Danimarca, Finlandia e Norvegia.

 

L’Italia ha recepito la direttiva nel D.Lgs. 50/2016 nell’art. 23 comma 13 che recita “Le stazioni appaltanti possono richiedere per le nuove opere nonche’ per interventi di recupero, riqualificazione o varianti, prioritariamente per i lavori complessi, l’uso dei metodi e strumenti elettronici specifici di cui al comma 1, lettera h).

Tali strumenti utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche progettualità tra i progettisti.

L’uso dei metodi e strumenti elettronici può essere richiesto soltanto dalle stazioni appaltanti dotate di personale adeguatamente formato.

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 31 luglio 2016, anche avvalendosi di una Commissione appositamente istituita presso il medesimo Ministero, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica sono definiti le modalità e i tempi di progressiva introduzione dell’obbligatorietà dei suddetti metodi presso le stazioni appaltanti, le amministrazioni concedenti e gli operatori economici, valutata in relazione alla tipologia delle opere da affidare e della strategia di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche e del settore delle costruzioni. L’utilizzo di tali metodologie costituisce parametro di valutazione dei requisiti premianti di cui all’articolo 38.”

 

E’ stata dunque istituita dal MIT, come sopra riportato, una Commissione composta da rappresentanti delle amministrazioni pubbliche e del mondo accademico, successivamente integrata da un rappresentante della rete nazionale delle professioni dell’area tecnico-scientifica.

La Commissione, presieduta dal Provveditore Interregionale per le Opere Pubbliche della Lombardia e l’Emilia-Romagna, l’Ing. Pietro Baratono ha dunque iniziato il proprio lavoro culminato, dopo una fase di consultazione pubblica e audizione degli stakeholder, con il D.M. 560/2017 o, più conosciuto come Decreto BIM.

Il Decreto BIM, composto da 9 articoli, “definisce le modalità e i tempi di progressiva introduzione, da parte delle stazioni appaltanti, delle amministrazioni concedenti e degli operatori economici, dell’obbligatorietà dei metodi e strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture, nelle fasi di progettazione, costruzione e gestione delle opere e relative verifiche”. Quanto appena riportato è quello che si legge nell’art. 1 del D.M.: un Decreto all’apparenza sintetico, ma che in realtà riporta concetti precisi in ogni parola.

 

L’articolo di maggior interesse per gli operatori economici risulta essere l’art. 6, dove vengono riportate le seguenti soglie di introduzione di obbligatorietà della metodologia BIM:

  1. Dal 1° Gennaio 2019, per lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 100 milioni di euro;
  2. Dal 1° Gennaio 2020, per lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 50 milioni di euro;
  3. Dal 1° Gennaio 2021, per lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 15 milioni di euro;
  4. Dal 1° Gennaio 2022, per le opere di importo a base di gara pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 35 del codice dei contratti pubblici;
  5. Dal 1° Gennaio 2023, per le opere di importo a base di gara pari o superiore a 1 milione di euro;
  6. Dal 1° Gennaio 2025, per le opere di importo a base di gara inferiore a 1 milione di euro.


Attualmente, come risulta dai rapporti dell’OICE sulle gare BIM 2017 e 2018, vengono già pubblicati bandi di gara aventi come criterio premiante od obbligatorio l’uso della metodologia BIM ed il numero negli ultimi anni è in notevole aumento.

La strada futura dunque è ben tracciata sia per gli operatori economici sia per le P.A. le quali dovranno adeguatamente formare il proprio personale e adeguare le proprie tecnologie per poter richiedere l’uso del BIM ed emettere bandi di gara.

 

Dinora Quadretti
IQT consulting S.p.A. BIM Manager

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